Se non volete pagare i danni, occhio a pulire il cane

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pagare danni del cane

 

Che nei condomini, grazie alla Riforma del 2012, non sia più proibito tenere animali per regolamento, è ormai un fatto conosciuto. Però, tale facoltà, non lascia ai padroni la libertà di tenere gli animali in condizioni igieniche poco consone ad una vita di “comunione” qual è quella del condominio. Non tenere i luoghi ove vivono il cane o altri animali, nelle condizioni dovute, infatti, oltre a nuocere agli stessi animali, provoca odori sgradevoli e possibili malattie dovute allo sporco anche agli altri condomini.

Non stupisce, quindi, la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, che ha condannato il proprietario di un cane sulla base dell’art. 674 del codice penale relativo al “getto pericoloso di cose” e dell’art. 659 del codice penale relativo al “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”. Per quanto riguarda il primo capo d’imputazione relativo all’art. 674, il condomino è stato condannato perché, non pulendo adeguatamente, provenivano esalazioni maleodoranti per il condomino vicino; per quanto riguarda il secondo capo d’imputazione relativo all’art. 659, la condanna è avvenuta per via del continuo abbaiare del cane.

Il Tribunale ha condannato il proprietario del cane al pagamento di 200 euro di ammenda, al risarcimento dei danni subiti dai condomini parti avverse e al pagamento delle spese processuali.